PATUZZI RIGO & PARTNERS

FRINGE BENEFIT ESENTI FINO A 3000 EURO PER IL 2023

D.L. N. 48 DEL 4 MAGGIO 2023 E LEGGE DI CONVERSIONE N. 85 DEL 3 LUGLIO 2023 – ART. 40 “decreto lavoro”

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 23/E DEL 1° AGOSTO 2023

 

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Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – DPR 22 dicembre 1986, n. 917) all’art. 51 c. 3 prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore (cd fringe benefit) se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23. Il superamento di tale ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non solo della quota parte eccedente il limite di euro 258,23.

Come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E i fringe benefit possono essere erogati ad personam (e non necessariamente alla generalità o per categoria di dipendenti) ai titolari di reddito di lavoro dipendente e ai titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente (es. amministratori con compenso).

Il c.d. “decreto lavoro” all’art. 40 ha previsto, PER IL SOLO PERIODO D’IMPOSTA 2023, L’ELEVAZIONE DEL LIMITE DEI FRINGE BENEFIT DA 258,23 EURO A 3.000,00 EURO A FAVORE DEI LAVORATORI CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO, INCLUDENDO ANCHE LE EVENTUALI SOMME EROGATE O RIMBORSATE DAL DATORE DI LAVORO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.

La norma prevede, inoltre, che la misura agevolativa può essere concessa previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

Nel caso siano rappresentanze sindacali unitarie in azienda è necessario inviare loro l’informativa per poter beneficiare dell’agevolazione, anche se il beneficio può essere riconosciuto prima dell’invio in quanto riguardante l’intero anno 2023.

Il TUIR all’art. 12 c. 2 stabilisce che per essere considerati fiscalmente a carico i figli devono possedere, al lordo degli oneri deducibili, redditi:

  • Non superiori a 4.000 euro in caso di figli fino a 24 anni di età.
  • Non superiori a 2.840,51 euro in caso di figli oltre i 24 anni di età.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 ha fornito chiarimenti in ordine alle misure, in tema di welfare aziendale, contenute nel decreto lavoro.

L’agevolazione spetta in misura intera per ogni genitore anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta altresì nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico in quanto percettore dell’assegno unico universale.

Il regime dell’art. 40 del Decreto Lavoro, limitato all’anno d’imposta 2023, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante, pertanto, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ogni dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni benzina, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.