- Ottobre 22, 2024
- Posted by: prpassociati
- Categoria: CIRCOLARI INFORMATIVE
PATENTE A CREDITI PER L’ACCESSO AI CANTIERI
Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 e Legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024
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L’art. 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, così come modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito nella Legge 29 aprile 2024 n. 56 ha previsto, a partire dal 1° ottobre 2024, per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), l’obbligo della cd. “patente a crediti”.
Il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza sul lavoro e di contrastare il lavoro sommerso, assicurando un controllo più rigoroso delle attività nei cantieri. La disciplina è contenuta anche nel Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 che delega l’Ispettorato Nazionale del Lavoro alla definizione degli aspetti applicativi riguardo al rilascio e alla gestione della patente.
Ogni impresa o lavoratore autonomo che accede ai cantieri, indipendentemente dal proprio codice attività Iva (cd. codice ATECO), deve richiedere tramite il portale istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro il rilascio della patente in formato digitale. In attesa del rilascio è comunque consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare 23 settembre 2024 n. 4, fornisce le prime indicazioni sul nuovo regolamento riguardante la patente a crediti e precisa che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili, anche se stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato non appartenente all’Unione europea. Chiarisce, inoltre, che sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori dipendenti.
I soggetti ESCLUSI dall’obbligo della patente a crediti sono:
- le imprese o lavoratori autonomi che eseguono “mere forniture”;
- le imprese o lavoratori autonomi che eseguono solo “prestazioni di natura intellettuale”;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha specificato che l’attestazione di qualificazione SOA prescinde, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
Pertanto, tali soggetti possono accedere ai cantieri senza che il committente o il responsabile dei lavori debbano preventivamente verificare il possesso della patente, come stabilito dall’art. 90, comma 9, lettera b-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Per ottenere la patente, è necessario autocertificare il possesso dei seguenti REQUISITI:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- possesso del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) nei casi previsti dalla normativa.
Il DURF, indipendentemente dalla natura del soggetto, è previsto per appalti e subappalti cd. “labour intensive” con un valore annuo superiore a 200.000 euro, caratterizzati dall’uso prevalente di manodopera presso la sede del committente e con l’impiego di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo;
- possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
- nomina dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Non tutti i soggetti sono tenuti a soddisfare i sei requisiti previsti dalla normativa; gli adempimenti obbligatori variano in base alla natura del soggetto (vedi tabella nel PDF allegato).
Le informazioni contenute nella patente sono le seguenti:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo, titolare della patente;
- dati anagrafici del richiedente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio assegnato al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato al momento della consultazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’articolo 27, comma 8 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei punti, come previsto dell’articolo 27, comma 8 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
I datori di lavoro hanno l’obbligo, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, di informare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il Rappresentante territoriale.
La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a un massimo di 100, così come stabilito dall’articolo 5 e dalla tabella allegata al Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132.
In particolare, in base all’anzianità d’impresa e alla data di iscrizione alla Camera di Commercio, possono essere attribuiti fino a 10 crediti aggiuntivi al momento del rilascio della patente e, per ogni biennio successivo al rilascio senza provvedimenti di decurtazione, viene riconosciuto un ulteriore credito, fino a un massimo di 20 crediti.
È possibile poi ottenere fino a 40 crediti aggiuntivi per attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui fino a 30 crediti assegnati al momento della domanda, se i requisiti sono già soddisfatti.
I crediti possono essere decurtati in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza, risultanti dagli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dall’allegato I-bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, per violazioni poste in essere a decorrere dal 1° ottobre.
È obbligatorio mantenere almeno 15 crediti per poter continuare ad operare nei cantieri; è comunque consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione qualora i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
In caso di perdita di crediti al di sotto del limite di 15, l’impresa o il lavoratore autonomo non possono continuare a operare nei cantieri (salvo l’ipotesi sopra indicata). Nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo continuino a lavorare nei cantieri, saranno assoggettati a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati (e comunque non inferiore a 6.000 euro) ed esclusi dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a verificare il possesso della patente a crediti nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (anche nei casi di subappalto) o il possesso dell’attestato di qualificazione SOA per le imprese escluse dalla patente.
In caso di mancata verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori si applica la sanzione amministrativa da 717,92 euro a 2.562,91 euro prevista dal combinato disposto degli articoli 90, comma 9, lettera b-bis) e 157, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
La patente a crediti può essere SOSPESA in caso di:
- infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro;
- infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione imputabile al datore di lavoro.
La durata della sospensione della patente varia a seconda della gravità degli infortuni e della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e non può essere superiore a 12 mesi.
La patente a crediti può essere REVOCATA quando, a seguito di controllo successivo al rilascio, viene accertata la non veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di richiesta della patente.
L’Ispettorato del Lavoro chiarisce che la perdita successiva di uno o più requisiti presenti al momento della domanda non pregiudica l’uso della patente.
Il controllo dei requisiti è eseguito a campione e può avvenire sia d’ufficio sia durante gli accessi ispettivi da parte dell’Ispettorato del Lavoro o di altri Organi di vigilanza.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.