PATUZZI RIGO & PARTNERS

LEGGE DI BILANCIO 2024

L. 30 dicembre 2023 n. 213

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

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Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 contenente il Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Di seguito riportiamo i principali interventi in materia di lavoro e previdenza:

  1. Esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori dipendenti (art. 1 c. 15)

È stato riproposto, (già previsto dalla Legge di Bilancio 2022 e 2023 e dal c.d. “Decreto Lavoro” 2023) limitatamente all’anno 2024, l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. L’esonero riguarda l’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.) dovuta dai dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, ed è pari al:

  • 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro
  • 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro

L’esonero in oggetto, a differenza delle precedenti previsioni normative, non produce effetti sul rateo di tredicesima.

  1. Nuovi limiti di esenzione per i fringe benefits (art. 1 c. 16-17)

È stato previsto, per il solo periodo d’imposta 2024 ed in deroga all’art. 51 c. 3 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), l’elevazione del limite dei beni ceduti e servizi prestati (c.d. FRINGE BENEFIT) ai lavoratori dipendenti (o con redditi assimilati a lavoro dipendente – es. parasubordinati, amministratori etc.) da 258,23 euro a 1.000,00 euro. Il limite è elevato a 2.000,00 euro in favore dei lavoratori con figli a carico.

Vengono incluse anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla stessa.

  1. Tassazione sostitutiva dei premi di risultato ridotta dal 10% al 5% (art. 1 c. 18)

Già prevista per le erogazioni nell’anno 2023, viene estesa anche al 2024 la c.d. “detassazione” dei premi e delle somme erogate come premi di risultato, derivanti da un accordo aziendale o dall’adesione ad accordo territoriale. L’aliquota sostitutiva, disciplinata dalla L. 28 dicembre 2015 n. 208, è ridotta dal 10% al 5% per i premi di risultato e per il periodo d’imposta del 2024 SOLO per i lavoratori con redditi fino a 80.000 euro.

  1. “Detassazione” lavoro notturno e straordinario festivo nel settore turistico, ricettivo e termale (art. 1 c. 21-25)

È stata confermata (prevista originariamente dal c.d. “Decreto Lavoro” 2023), anche per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, la non imponibilità del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e straordinario quando effettuato nei giorni festivi. Questo trattamento integrativo speciale si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, L. n. 287/1991) e del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Tale somma, quindi, non concorre alla formazione del reddito.

La misura fa riferimento solamente ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel 2023 e si applica SU RICHIESTA DEL LAVORATORE che attesta il limite di reddito. Il datore di lavoro anticipa il trattamento integrativo speciale in busta paga recuperando l’intera somma in compensazione nel modello F24.

  1. Contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico (art. 1 c. 60-62)

Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate coopereranno realizzando la piena interoperabilità delle banche dati ai fini dello scambio e delle analisi degli stessi.

Per favorire l’adempimento spontaneo del contribuente, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le informazioni (i dati acquisiti dall’INPS) attraverso la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e per segnalare eventuali anomalie.

L’Agenzia delle Entrate e l’INPS provvederanno, inoltre, ad effettuare attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi comunicati anche in fase di assunzione. Realizzeranno altresì interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

  1. Compensazioni tramite modello F24 (art. 1 c. 94, 97 e 98)

Sono state introdotte delle RESTRIZIONI all’uso delle compensazioni tramite il modello F24: per i casi di compensazione di crediti maturati a titolo di contributi nei confronti di INPS e INAIL, l’obbligo di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) dal 1° luglio 2024. Questa introduzione ha modificato il c. 49-bis dell’art. 37 del DL n. 223/2006 recante “disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario”.

Sarà inoltre vietato, dal 1° luglio 2024, la compensazione tramite modello F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di importo superiore a 100.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti o sospesi.

È stato aggiunto il comma 1-bis all’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 che disciplina le compensazioni e versamenti unitari. Si stabilisce che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo può essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli, a partire dal quindicesimo giorno a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica della denuncia Uniemens (contenente i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge), o dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua presentazione, se tardiva. Uguale anche in caso di notifica di note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni commercianti, artigiani e separata, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Rimaniamo in attesa di circolari operative dell’INPS che possano specificare nel dettaglio l’operatività in caso di crediti da compensare.

È stato, inoltre, aggiunto il comma 1-ter all’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 nel quale si stabilisce che i crediti INAIL di qualsiasi importo possono essere compensati nel solo caso che gli stessi crediti siano certi, liquidi ed esigibili e registrati negli archivi dell’INAIL.

  1. Obbligo assicurativo per rischi catastrofali (art. 1 c. 101-111)

È stato previsto l’obbligo, per le imprese con sede legale in Italia o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle imprese, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatesi sul territorio nazionale quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo assicurativo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

  1. ISCRO – Indennità di continuità reddituale e operativa (art. 1 c.142-155)

Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (ex art. 2 c.26 L. 335/1995) ed è erogata dall’INPS.

Per beneficiare dell’indennità sono necessari determinati requisiti:

  • Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (es. casse private o gestione commercianti) anche durante la fruizione dell’indennità
  • Non essere beneficiari dell’assegno di inclusione (ex D.L. n.48/2023) anche durante la fruizione dell’indennità
  • Aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 % della media dei redditi di lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti.
  • Aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro (limite che sarà annualmente rivalutato)
  • Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria
  • Essere titolari di partita iva attiva da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno di fruizione e l’erogazione dell’indennità è subordinata alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

L’ISCRO spetta dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è pari al 25 % della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda; l’importo non può superare il limite pari a 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro, annualmente rivalutati. L’indennità, che viene erogata per sei mesi, non comporta accredito di contribuzione figurativa ma concorre interamente alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

  1. Congedo parentale (art. 1 c. 179)

La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull’art. 34 c.1 del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e paternità) in tema di congedo parentale in riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

Viene infatti disposto, per i genitori che fruiscono ALTERNATIVAMENTE del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione, di un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese:

  • Il riconoscimento di un’ulteriore indennità pari al 60% (in luogo dell’attuale 30%)
  • Per la durata di un mese
  • Da fruire entro il sesto anno di vita del bambino

PER IL SOLO ANNO 2024 l’indennità è riconosciuta nella misura dell’80% e non del 60%.

  1. Decontribuzione delle lavoratrici con figli (art. 1 c. 180-182)

Viene riconosciuto, in aggiunta all’esonero illustrato al punto 1, per le lavoratrici madri con tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del 100% della quota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice. L’esonero è riconosciuto fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo nel limite massimo di 3.000 euro annui e per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

In via sperimentale, per i periodi di paga riferiti all’anno 2024, l’esonero è riconosciuto altresì alle madri lavoratrici con due figli, fino al mese di compimento del 10° anno d’età del figlio più piccolo.

  1. Sgravio per assunzione di donne disoccupate vittime di violenza (art. 1 c. 191-193)

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del c.d. “reddito di libertà”, viene riconosciuto uno sgravio contributivo totale nel limite di 8.000 euro annui (ad esclusione dei contributi dovuti all’INAIL).

L’esonero viene riconosciuto per:

  • 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione)
  • 18 mesi se il contratto a tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato
  • 24 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
  1. APE, Quota 103 e Opzione donna (art. 1 c. 138-139)

Sono stati effettuati degli interventi sulla disciplina Opzione donna e APE sociale. È stato modificato l’art. 16 del D.L. 4/2019 innalzando l’età anagrafica da 60 a 61 anni per l’accesso all’opzione donna e da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per l’accesso all’APE Sociale. La Legge di Bilancio prevede inoltre che l’ammontare del trattamento della pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo di pensione, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Le novità, invece, per Quota 103 sono relative ai criteri di calcolo, che non potrà essere superiore a 4 volte il trattamento minimo pensionistico (anziché 5) e sarà liquidato in base al sistema contributivo integrale. Le finestre per la presentazione della domanda saranno pari a 7 mesi per i soggetti privati e pari a 9 mesi per i soggetti pubblici (prima erano, rispettivamente, 4 e 7 mesi).

Viene confermata la possibilità, laddove il lavoratore, pur avendo maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata con quota 103 e decida di non fruirne, di richiedere l’esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico ed averla accreditata in busta paga.