PATUZZI RIGO & PARTNERS

DECRETO LEGGE N. 71 DEL 31 MAGGIO 2024

NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

Il D.L. n. 71/2024, entrato in vigore il 1° giugno 2024, ha introdotto alcune novità anche in materia di lavoro sportivo. All’art. 3 sono state previste “misure urgenti in materia di lavoro sportivo” ad integrazione e modificazione di quanto già regolato dall’art. 29 del D.lgs. 36/2021.

Alle prestazioni sportive dei volontari, ovvero di coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, possono essere riconosciuti, nel limite complessivo di 400 euro mensili, dei rimborsi forfettari:

  • per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza
  • in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici dal CONI, dal CIP e dalle società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso

Il limite previsto ora dall’art. 29 per i rimborsi spese ai volontari è, quindi, aumentato da 150 euro a 400 euro mensili. La stessa norma, così come è stata ora modificata, prevede che si debba procedere anche ad una delibera delle tipologie di spesa che possono essere comprese nel rimborso.

Gli importi rimborsati non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tuttavia, il nuovo c. 2 dell’art. 29, DELIMITA la predetta “non concorrenza al reddito” solo per i soggetti che percepiscono rimborsi come volontari. Concorrono al superamento del limite di non imponibilità previdenziale (5.000 euro annui) e fiscale (15.000 euro annui) e, quindi, dovranno essere cumulati con i compensi per lavoro sportivo ai soli fini del superamento della soglia di imponibilità.

Il D.L. n. 71/2024 prevede, per gli Enti sportivi che si avvalgono di volontari, un NUOVO ADEMPIMENTO: andranno comunicati sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) i nominativi dei volontari e l’importo corrisposto per i rimborsi, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.

È stata inoltre abrogata la lettera a) del comma 2 del T.U.I.R. (D.P.R. N. 917/1986), secondo la quale erano considerati redditi di lavoro autonomo “i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del d.lgs. 36/2021”.

Ora, quindi, è indubbio che il trattamento fiscale applicabile ai compensi percepiti dai lavoratori sportivi autonomi, subordinati e con contratto di co.co.co, rimane disciplinato dal d.lgs. 36/2021.

È stata introdotta un’ulteriore novità in tema di prestazioni di lavoro sportivo svolte dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche: se il compenso percepito non supera i 5.000 euro annui NON SARÀ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE da parte dell’amministrazione di appartenenza. Sarà necessaria soltanto una COMUNICAZIONE PREVENTIVA da effettuarsi entro 30 giorni l’inizio dell’anno successivo a quello in cui è iniziata la prestazione o dalla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente la fine dell’anno. Se, invece, il compenso supera il predetto limite di 5.000 euro annui, l’amministrazione pubblica è tenuta entro 30 giorni al rilascio o rigetto della richiesta.



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