PATUZZI RIGO & PARTNERS

RIFORMA FISCALE 2024

D.LGS. 30 dicembre 2023 n. 216

RIFORMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E ALTRE MISURE IN TEMA DI IMPOSTE SUI REDDITI

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Con l’obiettivo di ridurre e semplificare la pressione fiscale, di favorire gli investimenti e le assunzioni, creando un rapporto diretto tra contribuenti e amministrazione finanziaria, è stato emanato il decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 216. Il citato decreto, entrato in vigore il 31 dicembre 2023, rappresenta l’attuazione del primo modulo di riforma dell’IRPEF e altre misure relative alle imposte sui redditi. Si precisa che, solo per il periodo d’imposta 2024, è stata prevista la riduzione del numero delle aliquote IRPEF, le quali passano da quattro a tre, comportando di conseguenza una rimodulazione degli scaglioni di reddito. 

  1. Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Scaglioni di reddito (art. 1 c. 1)

Per l’anno 2024, per il calcolo dell’IRPEF, cambiano gli scaglioni di reddito e relative aliquote. Il secondo scaglione di reddito da 15.001 euro a 28.000 euro, per il quale fino al 31.12.2023  si applicava l’aliquota del 25%, viene eliminato. Dal 01.01.2024 per i redditi da 0 euro a 28.000 euro si applicherà l’aliquota del 23%.

  1. Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Detrazioni d’imposta (art. 1 c. 2)

La detrazione prevista per i titolari di redditi di lavoro dipendente da applicare ai redditi fino a 15.000 euro per il periodo d’imposta 2024 è aumentata di 75 euro, quindi ammonta a 1.955,00 euro. Di conseguenza la “no tax area” per i redditi da lavoro dipendente viene innalzata a 8.500,00 euro.

Nessuna variazione è stata prevista per l’importo minimo della detrazione che continua ad essere non inferiore a 690,00 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e non inferiore a 1.380,00 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Come già previsto per il 2023, anche per il 2024 l’ulteriore detrazione, che si aggiunge alla detrazione effettivamente spettante, rimane di 65,00 euro quando il reddito complessivo è compreso tra 25.001,00 euro e 35.000,00 euro.

  1. Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Trattamento integrativo (art. 1 c. 3)

Si conferma anche per il 2024 il trattamento integrativo da riconoscere ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, e nei casi in cui il reddito superi i 15.000,00, viene riconosciuto solo quando l’imposta lorda sia di importo superiore a quello del totale delle detrazioni spettanti (condizione necessaria per il riconoscimento del trattamento). La detrazione da considerare per tale calcolo è quella in vigore nel 2023 pari a 1.880,00 euro e non quella effettivamente applicata ai fini del calcolo dell’imposta netta del 2024 che è di 1.955,00 euro (v. punto precedente). Pertanto, continuano ad essere esclusi dal trattamento integrativo gli incapienti d’imposta.

  1. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali (art. 2)

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, da intendersi al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, l’ammontare delle detrazioni dall’imposta lorda, in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti, è diminuita di un importo pari a 260,00 euro. Le spese a cui si fa riferimento sono quelle dell’art. 15 c. 3-bis TUIR come, ad esempio, gli oneri detraibili al 19% (ad eccezione delle spese sanitarie), le erogazioni liberali a favore di ONLUS, iniziative umanitarie, religiose o laiche, partiti politici, enti del terzo settore e premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

  1. Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 3)

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale con la nuova ripartizione degli scaglioni d’imposta, le regioni e le province autonome, per il solo anno 2024, possono modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili entro il termine del 15 aprile 2024. Nell’ipotesi in cui ciò non avvenga, per il solo anno 2024, l’addizionale regionale IRPEF si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti nel 2023.

Le medesime tempistiche e modalità vengono fissate anche per i comuni e per la determinazione dell’addizionale comunale IRPEF.

I termini di cui sopra sono estesi al 15 maggio 2024 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  1. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4)

Il decreto in esame ha previsto una nuova modalità di agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2024. L’agevolazione consiste in una deduzione fiscale e non ad uno sgravio contributivo.  Infatti, è stato stabilito che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 % del costo riferibile all’incremento occupazionale. Pertanto, il costo da registrare in deduzione dalle basi imponibili fiscali sarà calcolato in misura del 120 %.

L’incremento occupazionale rileva a condizione che:

  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente
  • il numero complessivo dei dipendenti, sia tempo indeterminato che a tempo determinato, a fine 2024 sia superiore a quello medio in corso al 31 dicembre 2023.

L’agevolazione spetta ai soggetti che si trovano in condizione di normale operatività e che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Infatti, l’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

È prevista una maggiore incentivazione, pari al 30 % anziché al 20 %, per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela in quanto svantaggiati (es. disabili, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, donne di qualsiasi età con almeno due figli minori, ecc.).