PATUZZI RIGO & PARTNERS

RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 come modificato dal D.lgs. 5 ottobre 2022 n. 163 e dal D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120

 

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Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la NUOVA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO – il D.lgs. 36 del 28 febbraio 2021 – nata dall’esigenza di creare tutele e garanzie per gli operatori del settore, riconoscendo loro la tutela previdenziale ed assistenziale prevista dall’art. 38 della Costituzione.

L’art. 25, c. 1 della riforma ridefinisce la figura del lavoratore sportivo che supera, di fatto, la vecchia distinzione tra professionisti e dilettanti: è considerato lavoratore sportivo sia l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo, sia ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

Al contrario, NON È CONSIDERATO LAVORATORE SPORTIVO CHI FORNISCE PRESTAZIONI NELL’AMBITO DI UNA PROFESSIONE LA CUI ABILITAZIONE È RILASCIATA AL DI FUORI DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO ed è importante che la finalità non sia meramente commerciale ma sportiva (es. scopo di partecipazione a gare o manifestazioni). Sono pertanto fondamentali l’affiliazione dell’ASD/SSD ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un ente di promozione sportiva ed il tesseramento ad essa da parte del lavoratore.

Fino al 30 giugno 2023, ha continuato ad essere operativa la disciplina dell’art. 67 c.1, lett. m) del T.U.I.R. relativa ai compensi erogati agli sportivi dilettanti (i c.d. “10.000 euro” considerati “redditi diversi”). Dal 1° luglio 2023 i redditi conseguiti dai lavoratori sportivi sono considerati “redditi assimilati a lavoro dipendente”. RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Segnaliamo le seguenti principali novità per quanto riguarda il settore dilettantistico:

  1. Nuova figura di VOLONTARIO: viene eliminata la figura dell’amatore. Il volontario è colui che presta la propria opera a titolo gratuito solo con eventuale rimborso delle spese vive sostenute. È prevista la possibilità di erogare al volontario un importo forfettario pari a 150 € mensili a titolo di rimborso spese, attraverso un’AUTOCERTIFICAZIONE e una delibera da parte del consiglio direttivo riferito alla tipologia di spese rimborsabili.
  2. Collaborazioni Coordinate Continuative (Co.Co.Co.) ex art. 409 c.p.c.: il lavoro sportivo si presume oggetto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co SOLO QUANDO svolto nel limite di 24 ore settimanali, entro le quali non scatta nessuna presunzione di lavoro subordinato. Inoltre, è legittimo solo se le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
  3. Viene ridotta a 5.000 euro la soglia entro la quale i lavoratori sportivi con rapporto di Co.co.co che operano nell’area del dilettantismo sono esenti dal versamento dei contributi INPS. Superato questo importo devono essere iscritti alla gestione separata Inps e versare la contribuzione sulla parte eccedente i 5.000 euro. Fino al 31 dicembre 2027 tale contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. La soglia dei 5.000 euro non vale per singolo committente ma è cumulativa. Pertanto, il lavoratore sportivo rilascerà al committente un’autocertificazione relativa all’ammontare dei compensi percepiti all’atto del pagamento.
  4. Ai fini fiscali i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo di euro 15.000. Se superato, solo la parte eccedente i 15.000 euro concorre a formare reddito.
  5. NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE: è stato istituito il REGISTRO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, procedura a cui andranno comunicati i dati relativi a TUTTI rapporti di collaborazione sportiva e che sarà resa disponibile agli enti competenti. Le comunicazioni obbligatorie sul Registro devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. Anche gli adempimenti relativi al Libro Unico del Lavoro e all’obbligo di comunicazione mensile delle retribuzioni all’Inps potranno essere effettuati telematicamente all’interno del medesimo registro. Vi è l’obbligo del prospetto paga nei casi in cui il compenso annuale superi i 15.000 euro.
  6. Vengono disciplinate le “collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale”: si tratta di collaboratori che in modo non professionale e non abituale si occupano della raccolta di iscrizioni dei soci/piccola contabilità (es. segreteria dei corsi) che beneficiano delle agevolazioni contributive e fiscali. Per questi soggetti continua ad essere obbligatoria la comunicazione PREVENTIVA riferita all’instaurazione della collaborazione e il pagamento del premio all’I.N.A.I.L.
  7. L’ultimo decreto correttivo ha introdotto una novità in materia di pubblico impiego: il lavoratore pubblico potrà svolgere, al di fuori dell’orario di lavoro, un’attività che rientra nell’ambito del lavoro sportivo, PREVIA AUTORIZZAZIONE dell’amministrazione di appartenenza che dovrà rispondere entro 30 giorni. Decorsi i 30 giorni si applica il meccanismo del silenzio assenso.
  8. Sarà inoltre necessario, entro il 31 dicembre 2023, apportare le modifiche previste dalla nuova riforma allo STATUTO delle ASD/SSD in materia di oggetto sociale e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione dell’ente, pena la perdita della qualifica e dei relativi benefici (fiscali e non).